Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla messa in sicurezza permanente (MISP) di un sito contaminato che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti.
Quesito
L’interpello riguarda la disciplina applicabile alla messa in sicurezza permanente (MISP) di un sito contaminato nel quale risultano interrati rifiuti non pericolosi laddove il progetto presentato prevede il mantenimento in situ dei detti rifiuti, risultando economicamente insostenibili forme di intervento alternative che comportino la loro rimozione ex situ.
In particolare, il Comune di Civitanova Marche chiede di chiarire se tale ipotesi progettuale rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 e se, pertanto, nell’ambito della conferenza dei servizi prevista dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, debba essere necessariamente acquisita anche l’autorizzazione
alla realizzazione di una discarica.
Risposta Mase
Il Ministero, richiamato quanto già riportato nella risposta all’interpello formulato dalla Regione Veneto (nota prot. n. 143191 del 01.08.2024), distingue due casi in base alla tipologia di intervento sulla fonte di contaminazione costituita dai rifiuti:
- 1° caso
- qualora si tratti di interventi di messa in sicurezza in situ, effettuati senza rimozione e movimentazione dei rifiuti, essi potranno essere attuati secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006; conseguentemente, il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006 e, per i SIN, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- 2° caso
- qualora si preveda la realizzazione di una messa in sicurezza permanente dei rifiuti mediante interventi di rimozione, movimentazione e conferimento dei rifiuti medesimi in una nuova area ancorché interna al sito oggetto di bonifica, o anche nella stessa area nel frattempo adibita allo smaltimento dei medesimi, oppure si proceda al conferimento anche di altri rifiuti, ancorché presenti nel medesimo sito oggetto di bonifica e destinati a smaltimento, la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 36/2006; in questo caso, trattandosi comunque di un impianto per l’attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, tenendo conto del fatto che, per le aree non SIN, tale autorizzazione ha carattere ‘sostitutivo’ di tutti gli atti di assenso mentre per i SIN, l’autorizzazione ha effetto ‘ricomprensivo’ degli atti di assenso, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Il Ministero, quindi, conclude che l’approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti, senza rimozione e movimentazione dei medesimi secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 deve essere autorizzata dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006 e, per i SIN, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Per tale tipologia di intervento non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2003, né l’acquisizione, nell’ambito della conferenza dei servizi di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2003.
Mase, risposta prot. n. 53741 dell’11 marzo 2026
Comune di Civitanova Marche – Interpello ambientale ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

