Il T.U.A. all'art. 83 dispone che le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470
Decreto Ministeriale 30 marzo 2010
Definizione dei criteri per determinare il
divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per
l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di
recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione.
Aggiornamenti all'atto:
D.M. 19.04.2018
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116
Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa
alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione
della direttiva 76/160/CEE.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2014 e le norme tecniche
adottate ai sensi del citato decreto, restano in vigore, ove
compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino
all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.
Ultimo aggiornamento all'atto: L. 06.08.2013, n. 97
Scheda
Acque di balneazione: i nuovi compiti dei Comuni
Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n. 94
Attuazione della direttiva 2006/7/CE,
concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa
all'ossigeno disciolto.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Si riporta l'art. 83:
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai
sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro l'inizio della
stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale
prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni
relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono
adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo
75, comma 6.
Decreto Legge 4 giugno 2004, n. 144 (convertito in legge,
dalla L. 28 luglio 2004, n. 192).
Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di
balneazione.
Differisce fino al 31/12/2006 la disciplina in materia di "ossigeno disciolto" prevista dal
DL n. 109/93 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 185/93 e successive
modificazioni.
Decreto Legge 10 maggio 2002, n. 92 (convertito in legge, con
modifiche, dall'art. 1 L. 11.07.2002, n. 140)
Disciplina relativa alle acque di balneazione - differimento
Il decreto differisce fino al 31/12/2003 la disciplina in materia di "ossigeno
disciolto" prevista dal DL n.
109/93 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 185/93 e
successive modificazioni.
Decreto Legge 13 aprile 1993, n. 109 (convertito in legge, con
modifiche, dalla L. 12.06.1993, n. 185)
Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della
direttiva CEE, n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di
balneazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470
Attuazione della direttiva
(CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione
Il decreto indica i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque
di balneazione. Il provvedimento non si applica alle acque destinate ad
usi terapeutici o a quelle di piscina. Inoltre determina le competenze
statali, regionali, comunali.
Al provvedimento sono acclusi 2 allegati:
Allegato I: requisiti di qualità delle acque di balneazione.
Allegato II: norme tecniche per le analisi.
Il decreto è stato modificato in più punti dalla Legge n. 422/2000.
Nota: Le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2014
Direttiva
Comunità Europea 15 febbraio 2006, n. 7
Gestione della qualità delle acque di balneazione e abroga la direttiva 76/160/CEE
Testo coordinato con:
Regolamento CE 18.06.2009, n. 596.