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AREE TEMATICHE

Selezione della principale normativa Nazionale/Comunitaria in materia ambientale

 

Acque > Acque meteoriche

Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia sono disciplinate dalle Regioni.

T.U.A. Articolo 113 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee
La materia è disciplinata dalle Regioni

In tal senso, alle regioni compete la definizione de:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione (art. 113, c. 1);

c) i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 113, c. 3), con sanzione penale in ipotesi di trasgressione (arresto da due mesi a due anni o ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro – art. 137, c. 9).

A livello nazionale, si afferma in ogni caso il divieto generale di scarico o immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (art. 113 c. 4).

Cassazione penale

Sez. 3 - , Sentenza n. 11128 del 24/02/2021 Ud.  (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281567 - 01
In tema di acque meteoriche di dilavamento, al di fuori delle specifiche ipotesi disciplinate dall'art. 113 del d.lgs. n. 152 del 2006, sussistendone i presupposti, si applica la disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali nei casi in cui vi sia uno scarico, anche se periodico, discontinuo o occasionale in uno dei corpi recettori indicati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazione o altro sistema stabile, mentre si applica la disciplina dei rifiuti liquidi ove manchi il collegamento funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore.

Sez. 3, Sentenza n. 6260 del 05/10/2018 Cc.  (dep. 08/02/2019 ) Rv. 274857 - 01
In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 
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