T.U.A. Articolo 113 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di
prima pioggia
4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque
sotterranee
La materia è disciplinata dalle Regioni
In tal senso, alle regioni compete la definizione de:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione (art. 113, c. 1);
c) i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 113, c. 3), con sanzione penale in ipotesi di trasgressione (arresto da due mesi a due anni o ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro – art. 137, c. 9).
A livello nazionale, si afferma in ogni caso il divieto generale di scarico o immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (art. 113 c. 4).