Decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108
Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono".
Il provvedimento, in vigore dal 12 ottobre 2013, prevede tra
l'altro sanzioni a carico dei produttori, importatori, nonché coloro che
utilizzano sostanze controllate (CFC e HCFC) in violazione
del citato regolamento CE. Le sanzioni sono sia di natura penale che
amministrativa e graduate in relazione alla gravità del fatto...>>
Decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle
fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di
calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.
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Legge
30 giugno 2004, n. 185
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di
ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3
dicembre 1999.
Decreto
Legislativo 21 maggio 2004, n. 183
Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa
all'ozono nell'aria
Decreto
Ministeriale 20 settembre 2002
Attuazione dell'art. 5 della legge 28
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
Il decreto disciplina, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera h), e comma 2, della legge 28 dicembre
1993, n. 549, le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle
emissioni in atmosfera delle sostanze lesive durante le operazioni di
recupero dalle apparecchiature fuori uso
Decreto
Ministeriale 3 ottobre 2001
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon
Disciplina l'uso degli halons, CFC e
HCFC, definendo i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzo
delle sostanze lesive dello strato dell’ozono.
Legge
28 dicembre 1993, n. 549
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
Disciplina la produzione, il consumo,
l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e
la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e
dannose per l'ambiente. Tutti i detentori di prodotti, impianti e beni
durevoli contenenti le sostanze lesive hanno l'obbligo di conferire i
medesimi a centri di raccolta autorizzati. La presente legge ha lo scopo
di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono
stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi
di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze
Regolamento
Comunità Europea 16 settembre 2009, n. 1005
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Il nuovo regolamento è stato emanato in virtù del
fatto che il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono ha subito diverse e sostanziali modificazioni e quindi, per motivi
di chiarezza, è stato ritenuto opportuno procedere alla rifusione del
suddetto regolamento. Il regolamento, che entra in vigore il 20 novembre
2009, dal 1° gennaio 2010 abroga il precedente regolamento (CE) n.
2037/2000.
Regolamento
Comunità Europea 29 giugno 2000, n. 2037
Regolamento (CE) N. 2037/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono
Il regolamento è stato abrogato
a partire dal 1 gennaio 2010 dal Regolamento (CE) n. 1005/2009.